Noleggio: Le bici possono essere noleggiate dalle ore 10.00 e riconsegnate il giorno seguente entro le ore 10 al costo di 8€.
Utenti: Possono accedere al servizio biciclette i maggiorenni o i minorenni accompagnati da persone che se ne assumono la responsabilità (oppure delegati).
Responsabilità: L’utilizzatore è responsabile dei danni causati a sé stesso, a terzi e alla bicicletta. Al Venus Suites non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. Il Venus Suites declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice della Strada.
Danni/Rotture: La bicicletta deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui è stata prelevata; in caso di danni e/o rotture causati o subiti dalla bicicletta sarà richiesto l’indennizzo. In alternativa l’utilizzatore può far riparare il mezzo a sue spese. In caso di danni irreparabili sarà richiesta una somma di 150,00 E. a titolo d’ indennizzo.
Furto: In caso di furto della bicicletta, l’utilizzatore dovrà esibire copia della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti e versare a titolo cauzionale la somma di 185,00 Euro che sarà restituita nel caso di recupero/ritrovamento del mezzo.
Obblighi: L’utilizzatore si impegna a custodire il mezzo noleggiato; utilizzare il lucchetto ogni qualvolta lasci la bicicletta incustodita; condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle Norme Stradali; segnalare ogni danno arrecato alla bicicletta o subito dalla bicicletta.
Rifiuto di noleggio: la struttura potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) o per altri motivi, a suo insindacabile giudizio.
Condizioni: Il noleggio delle biciclette presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente Regolamento, sollevando il Venus Suite da qualsiasi responsabilità.
Secondo il Codice della strada, rientrano nella categoria dei veicoli anche le biciclette, (denominate velocipedi), e pertanto secondo la Corte di Cassazione le norme di cui all’articolo 2054 del codice civile sono applicabili anche in caso di danni provocati dalla loro circolazione.